CAVE
La coltivazione dei giacimenti di materiale di cava è subordinata al rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava.
L’attività di cava è soggetta alle disposizioni della L.R. 16 marzo 2018, n. 13 – “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.
Le tipologie di materiale estraibili sono così classificate dall’art. 4 della legge.
a. materiali di Gruppo A, destinati alle costruzioni, costituiti da:
1. sabbie e ghiaie;
2. materiale detritico;
3. calcari per costruzioni.
b. materiali di Gruppo B, destinati ad altri utilizzi, costituiti da:
1. calcari per usi industriali, quali produzione di cemento, calce, granulati e similari;
2. argille;
3. basalti e materiali vulcanici;
4. pietre ornamentali (calcari e trachite da taglio e lucidabili, marmi);
5. quarzo, quarzite;
6. gesso;
7. sabbie silicee;
8. pietre molari;
9. torba;
10. ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito naturale appartenente alla seconda categoria di cui all’articolo 2 del regio decreto n. 1443 del 1927 e successive modificazioni.
La legge prevede inoltre la pianificazione dell’attività di cava attraverso il Piano Regionale dell’Attività di Cava (PRAC) per i materiali di Gruppo A. Il PRAC detta, inoltre, disposizioni generali di natura tecnica e amministrativa per la disciplina della coltivazione delle cave, riferite tanto ai materiali di Gruppo A quanto a quelli di Gruppo B.
Il PRAC è stato approvato con D.C.R. n. 32 del 20.03.2018 aggiornato e modificato con D.G.R. n. 279 del 24/03/2025
Le norme tecniche attuative (NTA) aggirornate sono riportate nell'allegato A1
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DISPOSIZIONI DEL PRAC
MATERIALI DI GRUPPO A
Per la coltivazione di materiali di gruppo A il PRAC stabilisce gli ambiti dove sono ammessi gli interventi, i volumi massimi autorizzabili per ogni singolo ambito e per ogni singola cava.
Con DGR n. 1212 del 07/09/2021 sono state adottate specificazioni operative in ordine all'applicazione del comma 10 dell'art. 8, del comma 10 dell'art. 11 e del comma 10 dell'art. 12 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regionale dell'Attività di Cava (PRAC) e istituito l’elenco unico di domande di autorizzazione di cava sospese, in ordine cronologico per ogni ambito estrattivo provinciale e per ogni materiale di gruppo A.
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Elenco unico domande e volumi autorizzabili di sabbia e ghiaia
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Elenco unico domande e volumi autorizzabili di calcari per costruzioni
CAVE DI SABBIA E GHIAIA
SABBIA E GHIAIA: materiali depositati da processi caratteristici degli ambienti costieri, fluviali e fluvioglaciali e costituiti prevalentemente da sabbie e/o ghiaie.
È consentita l’attività di cava solo negli AMBITI ESTRATTIVI.
CAVE DI DETRITO
DETRITO: materiale incoerente di granulometria eterogenea appartenente a un sedimento naturale derivante dalla disgregazione di versanti in roccia e accumulato ad opera prevalente della gravità o dei ghiacciai.
È consentita l’attività di cava solo negli AMBITI ESTRATTIVI
CAVE DI CALCARI PER COSTRUZIONI
CALCARI PER COSTRUZIONI: materiale calcareo, calcareo marnoso o dolomitico, con caratteristiche tecniche ed in quantità tali da essere normalmente utilizzabile per la realizzazione di costruzioni civili quali sottofondi e massicciate stradali o ferroviarie, pavimentazioni stradali, muri e strutture di contenimento, ecc. e di costruzioni idrauliche quali scogliere, moli, opere di difesa di sponda, ecc.
È consentita l’attività di cava solo negli AMBITI ESTRATTIVI
MATERIALI DI GRUPPO B
CAVE DI CALCARI PER USI INDUSTRIALI:
CALCARI PER USI INDUSTRIALI: materiale calcareo, calcareo marnoso o dolomitico utilizzabile per produzione di cemento, calce, granulati e similari. Deve essere documentato l’effettivo utilizzo industriale del materiale.
Disposizioni specifiche sono contenute nelle NTA del PRAC aggiornato (allegato A1)
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Una sintesi dei dati relativi all’attività di cava (produzioni e numero di cave produttive), sulle ditte titolari di cave e sull’ubicazione delle cave in atto è visualizzabile al seguente link:
Dati e cartografie
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Procedimenti in corso per le cave
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Cave degradate
Con D.G.R. n. 1384 del 20/11/2023 sono stati definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento di contributi alle Amministrazioni comunali per la ricomposizione ambientale di aree di cava degradate, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 13/2018.
Elenco Comuni e progetti assegnatari di contributi.
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RISORSE UTILI
Il versamento del contributo alla Regione deve essere effettuato entro il 28/02/2019 a mezzo bonifico bancario intestato a Tesoreria Regione del Veneto – UNICREDIT BANCA SPA – codice IBAN IT41V0200802017000100537110, con la causale “Ulteriore contributo materiale estratto cava: ___________”
Struttura di riferimento
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici
Segreteria:
tel. 041 279 2130/2357
email: difesasuolo@regione.veneto.it - PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it
Data ultimo aggiornamento: 17 ottobre 2025